L'inutilizzabilità probatoria dei documenti sequestrati e poi restituiti in sede penale

La Redazione
18 Novembre 2015

Il documento di cui sia stato ordinato, in sede penale, prima il sequestro e successivamente la restituzione non può essere utilizzato come mezzo di prova da parte dell'Amministrazione finanziaria. È quanto statuito dai Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23252/2015.

I documenti acquisiti in modo illegittimo non possono essere utilizzati, con finalità probatoria ed a sostegno della pretesa impositiva, da parte dell'Amministrazione finanziaria . A dirlo, i Giudici della Cassazione, con la sentenza del 13 novembre 2015, n. 23252.

Il contribuente aveva impugnato l'atto con il quale gli veniva richiesta una maggior imposta di registro in relazione ad una scrittura privata relativa ad una promessa di vendita di un suolo per un prezzo superiore a quello risultante dal successivo rogito notarile, ritrovata nel corso di una perquisizione domiciliare; il ricorrente aveva eccepito l'illegittimità del possesso del documento da parte dell'Amministrazione finanziaria, oltre all'intervenuta decadenza della stessa Amministrazione dalla pretesa impositiva.

Il Giudice tributario provinciale aveva accolto il ricorso, e la decisione veniva confermata dalla sentenza di secondo grado. La Commissione Tributaria Centrale dava però ragione all'Agenzia delle Entrate: il possesso dell'atto da parte dell'Amministrazione era legittimo, in quanto il documento, reperito nel corso di indagini di natura penale, era stato trasmesso dalla polizia tributaria all'ufficio del registro dietro l'autorizzazione della Procura della Repubblica.

La Corte ha accolto il ricorso della parte contribuente. I Giudici hanno infatti affermato l'illegittimità sopravvenuta del possesso dell'atto da parte dell'Amministrazione, laddove “la Polizia tributaria, con il processo verbale di constatazione, gliene disponeva la trasmissione”. Come già aveva affermato il Giudice di secondo grado, infatti, il possesso dell'atto non poteva ritenersi legittimoin forza dell'avvenuta sentenza della sezione istruttoria che aveva disposto la restituzione degli atti già sottoposti a sequestro all'avente diritto, laddove la trasmissione del documento all'Amministrazione era avvenuta in forza del successivo processo verbale di constatazione della polizia tributaria”. La CTC, in particolare, avrebbe dovuto rilevare sul punto l'intervenuta formazione del giudicato interno.

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