Le insidie del difetto di autosufficienza
18 Novembre 2015
Con la pronuncia n. 23249, depositata il 13 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha rigettato per difetto di autosufficienza il ricorso proposto da un contribuente.
Il contribuente impugna la decisione con cui la Commissione Tributaria Regionale respingeva il suo ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso avanzata in qualità di compratore a seguito di giudicato favorevole formatosi nei confronti del coobbligato venditore in relazione al minor valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Per la CTR il contribuente aveva consumato la facoltà di ripetizione di quanto indebitamente pagato, avendo in precedenza assolto la maggiore imposta.
Da qui, il quesito sottoposto dal ricorrente ai Giudici di legittimità: «se l'effettuazione, prima o dopo la formazione del giudicato, del pagamento del tributo da parte del coobbligato solidale sia causa di preclusione dell'opposizione del giudicato ex art. 1306, comma 2, c.c. anche se il pagamento non è stato spontaneo bensì è stato effettuato dal coobbligato sotto il vincolo di un atto di imposizione tributaria e contestando la fondatezza della pretesa dell'amministrazione finanziaria».
I Giudici, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno preliminarmente ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per difetto di autosufficienza in quanto, «nulla statuendo l'impugnata sentenza sullo specifico punto, in mancanza di trascrizione della cartella e della sua notifica, oltreché in assenza della precisa indicazione del luogo processuale dove le stesse sono state prodotte, alla Corte non è possibile verificare la corrispondenza al vero rispetto all'asserito». |