Cartelle per crediti previdenziali, non è decennale la prescrizione degli atti di riscossione
18 Novembre 2016
Le Sezioni Unite della Cassazione Civile si sono pronunciate circa l'interpretazione dell'art. 2953 c.c., con riguardo specifico all'operatività o meno della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo (o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali) ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.
Dall'ordinanza di remissione (cass. civ. n. 1799/2016) risulta che si tratta di stabilire se la sopra detta disposizione sia applicabile anche nelle ipotesi in cui la definitività dell'accertamento del credito derivi da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato.
Punto nodale dell'interpretazione della Suprema Corte nella sentenza n. 23997/2016 è se la decorrenza del termine per fare opposizione a carella di pagamento – ex art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produca soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito oppure determini anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine breve in quello ordinario decennale.
Nel ricostruire la “disarmonia” creatasi in giurisprudenza di merito, derivante dalla erronea determinazione del contenuto della sentenza n. 17051/2004, e nel ribadire la correttezza dell'orientamento tradizionale emerso fin dalla sentenza n. 25790/2009, le SS.UU. affermano due principi di diritto: - la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irrettratabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione dei termini brevi in quelli ordinari. La disposizione disciplinata dall'art. 2953 c.c. si applica laddove intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo; la cartella, con la sua natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito INPS che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale dell'istituto.
- la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce soltanto l'effetto sostanziale della irrettrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale. Con la conseguenza che - qualora per i crediti relativi a enti previdenziali o pubblici sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria – la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. |