Ne bis in idem: esclusa violazione in caso di connessione nella sostanza e nel tempo

La Redazione
21 Novembre 2016

La CEDU è stata chiamata a valutare la questione aperta dalla nota pronuncia Grande Stevens c. Italia in tema di violazione del principio del ne bis in idem (art. 4, Prot. 7 alla CEDU). Sostenendo che le due sanzioni (penale e amministrativa) pur essendo state irrogate da giudici differenti, ciò che resta è lo stretto collegamento della sostanza e del tempo. Perciò nessuna violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte CEDU è stata chiamata a valutare la questione aperta dalla nota pronuncia Grande Stevens c. Italia in tema di violazione del principio del ne bis in idem (art. 4, Prot. 7 alla CEDU).

Focus della pronuncia è il sistema sanzionatorio, basato sul doppio binario: sanzione amministrativa e sanzione penale; nello specifico i contribuenti si lamentavano di essere stati puniti due volte per lo stesso reato.

La Corte ha escluso la violazione nella norma dove viene previsto che: “Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato”.

La decisione in esame, pur non riguardando direttamente l'Italia, assume in ogni caso una particolare rilevanza derivante dalla portata generale dei principi enunciati dalla Corte.

Quest'ultima ha asserito che gli Stati Contraenti sono liberi di determinare le modalità più opportune di organizzazione dei propri sistemi di giustizia, nello specifico con la sentenza A&B c. Norvegia, la Corte EDU pone l'attenzione al caso in cui il medesimo reato (evasione fiscale) sia oggetto di sanzione amministrativa e poi sottoposto a procedura penale, andando ad escludere che l'imposizione di una duplice sanzione vada a configurare ne bis in idem.

La pronuncia della Grande Camera della Corte di Strasburgo parrebbe configurarsi permissiva verso possibili argomentazioni positive nei confronti di taluni sistemi sanzionatori caratterizzati dal doppio binario amministrativo-penale, ritenuti in base ad altra giurisprudenza della Corte, conflittuali con il principio del divieto di bis in idem. In particolare, i giudici sostengono che era abbastanza prevedibile che nei confronti dei due soggetti imputati si configurasse non solo l'azione penale, ma anche l'irrogazione di sanzioni tributarie amministrative.

Infatti l'elemento di novità della decisione in esame è rappresentato dalla complessiva rivalutazione e definizione dei confini entro i quali possono essere ritenute legittime le scelte normative dei singoli Stati in tema di doppio binario sanzionatorio.

La Corte, in particolare sostiene che al fine di escludere la violazione del ne bis in idem occorre verificare se i due procedimenti in oggetto siano connessi nella sostanza e nel tempo.

Gli scopi in concreto perseguiti dai due procedimenti sono stati elencati nella pronuncia:

  • della prevedibilità dello sdoppiamento delle procedure,
  • della presenza di meccanismi di coordinamento procedurale e sostanziale tra le autorità intervenienti.

Quest'ultimo aspetto, sottolinea la Corte, necessità che sul piano procedurale si eviti una duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, mentre sul piano sostanziale: la sanzione imposta dal primo giudice sia presa in debita considerazione dal secondo giudice.

Dunque, la Corte di Strasburgo, richiama la necessità che i procedimenti si svolgano parallelamente e siano tra loro connessi, così da prevedere un meccanismo di integrazione procedimentale per il quale i fatti accertati in un procedimento siano considerati nell'altro procedimento. I due procedimenti devono essere valorizzati come facenti parte di un unico regime generale sanzionatorio.

La previsione di un doppio binario sanzionatorio, caratterizzato da duplicità di sanzioni all'esito di procedimenti diversi, non vìola il divieto di ne bis in idem quando si realizzi una connessione tra le procedure, sia nella sostanza sia nello sviluppo cronologico. Se ne ricava, perciò, che può ritenersi garantito il rispetto del criterio di proporzionalità relativamente alla sanzione complessivamente inflitta solo se tali condizioni sono presenti, ossia che la pena inflitta nel processo penale tenga conto della sanzione tributaria amministrativa, o viceversa.

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