IRES: cassate le attese riduzioni

La Redazione
18 Dicembre 2015

Dal testo della Stabilità 2016 viene cassato il taglio IRES, oltre all'eliminazione dell'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, eliminato anche l'elenco tassativo degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.

Niente taglio IRES, almeno per il 2016. Il dietrofront del Governo, ad ottobre intenzionato ad abbassare l'imposta sui redditi delle società dal 27,5% al 24,5% a decorrere dal 1° gennaio 2016, e poi al 24% dal 2017, è ormai certo. La V Commissione Bilancio della Camera ha, infatti, già approvato l'emendamento (proposto dallo stesso Esecutivo) che rimuove dal testo della Stabilità 2016, approvato in Senato lo scorso novembre, le disposizioni che prevedono le menzionate riduzioni subordinandone l'efficacia al riconoscimento in sede europea dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2%. Le imprese italiane dovranno, dunque, attendere per gli sperati sgravi, passati in subordine rispetto alle esigenze di sicurezza e cultura. È infatti agli interventi in questi due settori che saranno ora destinate le risorse prima stanziate per il taglio dell'IRES.

A venir meno, insieme alla riduzione dell'IRES, è anche la disposizione, sempre contenuta nella prima versione della Stabilità 2016, con cui viene abbassata l'aliquota della ritenuta, operata a titolo di imposta, sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Vale a dire la riduzione dell'aliquota dall'1,375 per cento all'1,225 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016, ed all'1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime.

Altra novità recata dagli emendamenti è l'eliminazione dell'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato che consente la deducibilità nei limiti del valore normale di tali componenti negative salva prova del fatto che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Secondo le nuove previsioni anche a tali componenti si applicheranno le norme generali sulla deducibilità. È inoltre eliminato l'elenco tassativo degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (cd. Black list CFC), a fronte dell'inserimento di un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC: la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene inoltre precisato che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (bassi livelli di tassazione), si applica, a determinate condizioni, anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali. Le nuove norme si applicheranno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

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