Giurisdizione ordinaria per il recupero di somme iscritte a ruolo concernenti il recupero di spese di giustizia
19 Gennaio 2017
È del giudice ordinario la giurisdizione inerente la cognizione delle controversie relative al fermo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, allorché il credito fatto valere con la cartella di pagamento presupposta dall'impugnato provvedimento di fermo consista nel recupero di spese processuali. Questo il principio espresso dai Supremi Giudici delle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 959/2017.
Nello specifico viene osservato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento [...] della pretesa creditoria. Il discrimine tra giurisdizione tributaria ed ordinaria, sostengono i Giudici, è dato (come nel caso di fermo di beni mobili) dalla natura del credito sotteso al provvedimento di fermo, posto che «l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi "natura tributaria" comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali». Dunque, come già sottolineato da precedente giurisdizione, con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, ai fini della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. (cfr. Cass. civ., ss.uu., n. 15425/2014)
Nel caso oggetto di specie, l'atto presupposto dall'impugnato provvedimento di fermo riguarda una richiesta di pagamento di "spese processuali". Tale tipo di credito non ha natura tributaria e, pertanto, la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella di pagamento concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. |