Fatture per operazioni inesistenti e reverse charge
19 Aprile 2016
Laddove si sia in presenza di fatture per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 21, co. 7, D.P.R. n. 633/1972, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato in fattura: il meccanismo del reverse charge non è quindi invocabile in presenza di fatto reato alla base della condotta (come, nella specie, emerso dalle indagini della Procura, che accertavano la frode).
Dunque l'art. 21 cit. si pone come norma di carattere generale sancendo la debenza dell'imposta esposta in fattura laddove l'operazione economica sottostante sia oggettivamente o soggettivamente fittizia. |