Anche per gli immobili restaurati è prevista la detrazione al 50% dell'IVA
19 Maggio 2016
I chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sono stati pubblicati ieri dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E, uscita in prima serata. Il documento analizza molti argomenti, che spaziano dal bonus scolastico all'IVA ridotta per gli e-book, fino alle detrazioni IRPEF e alle agevolazioni per le borse di studio Erasmus.
Certamente, uno dei chiarimenti più interessanti è però la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA pagata al costruttore per l'acquisto di immobili residenziali. Infatti, il tenore della norma di legge sarebbe alquanto restrittivo: “il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale – specifica l'Agenzia – escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici”. Osservando come la finalità della disposizione sia da intendere in senso più ampio, la prassi amplia la platea dei casi che possono rientrare nel beneficio, il quale “si applica anche nel caso di imprese di “ripristino” o “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica”.
Gli interventi sugli immobili occupano però anche altre parti della circolare, nella quale si precisa che la proroga delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici “è disposta modificando i termini di scadenza indicati nell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 che già prorogava al 31 dicembre 2015 le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, senza modificarne l'impianto normativo di riferimento”. In tal senso, le disposizioni istitutive dell'agevolazione restano sempre valide. Tale disposizione, introdotta dal comma 74 della Stabilità, concede anche ai contribuenti che ricadono nella no tax area di cedere la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, sotto forma di un corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Specifica la prassi che “la disposizione in esame si applica alle sole spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici e consente al condòmino incapiente di cedere, sotto forma di credito, la detrazione teoricamente spettante in favore dei fornitori che hanno eseguito i lavori, a titolo di pagamento della quota di spese a suo carico. I fornitori non sono, tuttavia, obbligati ad accettare, in luogo del pagamento loro dovuto, il credito in questione”. |