Stabilità 2016: sotto la lente d'ingrandimento delle Entrate
19 Maggio 2016
Dopo quasi cinque mesi dall'entrata in vigore della Stabilità, lo scorso 1° gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri una Circolare, la n. 20/E, che illustra le varie novità contenute nella Legge di fine anno. Ma non tutte: esclusi sono i grandi temi come le assegnazioni dei beni ai soci o i super-ammortamenti ai quali le Entrate destineranno “più specifici documenti di prassi”. La Circolare passa in rassegna le novità fiscali riguardanti le persone fisiche, quelle relative alle imprese, le modifiche normative in materia di IVA e di IRAP, le agevolazioni fiscali e le modifiche alla disciplina delle sanzioni irrogabili ai CAF nei casi in cui questi appongono visti di conformità infedeli. Ecco nel dettaglio i chiarimenti forniti in relazione a quest'ultimo tema, al taglio dell'IRES e alle novità in materia di IRAP.
Taglio IRES a cascata La sforbiciata all'IRES dal 27,5% al 24% prevista per il 1° gennaio 2017 comporterà la rideterminazione dall'1,375% all'1,20% per cento dell'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti alle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), inclusi nella c.d. white list. Saranno inoltre proporzionalmente rideterminate le percentuali previste per dividendi e plusvalenze partecipative.
Niente esenzione IRAP per agriturismi e allevamenti che non raggiungono i limiti di produzione L'esclusione della soggettività passiva, ai fini IRAP, prevista dalla Stabilità in favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative di piccola pesca e dei loro consorzi e delle cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale non è estesa alle attività di agriturismo, allevamento – con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari – e per le attività connesse rientranti nell'art. 56-bis del T.U.I.R. A tali attività continua a essere applicata l'IRAP con aliquota ordinaria.
Deduzione IRAP lavoratori stagionali, dentro anche i contratti 2015 La deduzione del 70% dei costi sostenuti, al netto delle deduzioni spettanti, per i lavoratori stagionali, impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, a partire dal secondo contratto stipulato col medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti, deve essere calcolata in base alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro. “Il beneficio – precisa la Circolare – risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015”.
Visto di conformità infedele, le sanzioni aumentano Come noto, con la Stabilità il CAF ora risponde solidalmente non più solo di un importo pari alla sanzione, ma di una “somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente” per le violazioni commesse successivamente al 31 dicembre 2015 riscontrabili in sede di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (art. 36-bis del d.P.R. 600/1973) e in caso di controllo (ex artt. 36-ter ss.) nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo (ex artt. 54 ss. d.P.R. 633/1972). La Circolare ricorda che tale responsabilità è esclusa quando il visto infedele è stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. |