Condono: sanzioni dovute in caso di pagamento in ritardo
19 Maggio 2016
Con sentenza n. 10175/2016 la Corte ricorda che in tema di condono, qualora il contribuente abbia aderito alla fattispecie enunciata dalla L. n. 289/2002, è tenuto anche al pagamento delle sanzioni connesse alle violazioni della disciplina IVA. Da considerare l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 9 L. 289/2002 nella parte in cui esso disponeva come effetto automatico dell'adesione al condono, oltre all'esclusione di ogni accertamento fiscale, anche l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie.
Nel dettaglio la vicenda prende avvio dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa ad IVA, sanzioni e interessi, emessa a causa del ritardato versamento della quarta rata a seguito di condono. Il contribuente specificava che la sanzione doveva applicarsi non sull'intero importo, bensì sulla sola rata tardiva. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente; anche la CTR si affiancava alla tesi sostenuta da quest'ultimo, osservando che, pur aderendo alla tesi secondo la quale il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal condono ex art. 9-bis L. cit., viene comunque giustificata l'applicazione dell'art. 8, D.Lgs. n. 546/1992, "la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione dalle disposizioni alle quali si riferisce". L'Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione lamentando l'erronea applicazione dell'errore scusabile sulla norma tributaria, poiché è da applicarsi nei soli casi di particolare complessità della norma, cosa che non succede nel caso in oggetto, in quanto l'art. 9-bis cit. non prevede esplicitamente la possibilità di perfezionamento del condono in caso di omesso o parziale pagamento.
Alla luce di quanto sopra espresso il quadro sembra chiaro ai Supremi giudici, e a tal proposito è ius receptum il principio secondo cui il condono previsto dall'art. 9-bis gode di una funzione e struttura diversa rispetto ad altre forme di sanatoria previste dalla medesima legge. La diversità di natura (clemenziale/premiale) non consente un'applicazione analogica di quelle disposizioni che ne permettono l'efficacia anche in assenza di adempimento integrale, né tantomeno della possibilità offerta al contribuente di versare ratealmente l'importo dovuto, infatti solo l'omesso versamento della prima rata compoprta il venire meno del condono, mentre l'omesso versamento delle rate successive permette di procede ad iscrizione a ruolo dell'importo dovuto con sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate.
L'IVA è un tributo armonizzato rispetto al quale le norme interne risultano incompatibili con l'ordinamento comunitario (tali norme comportano una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento delle relative operazioni imponibili ed integrando un inadempimento degli obblighi incombenti sullo Stato italiano), tale contrasto comporta dunque l'obbligo di non applicare le norme nazionali. Conseguentemente il contribuente che abbia aderito alla fattispecie enunciata dall'art. 9-bis è comunque tenuto al pagamento delle sanzioni connesse alle violazioni della disciplina IVA.
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