È salvo il beneficio se l'Amministrazione non allega i documenti catastali

La Redazione
19 Maggio 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11623/2017, ricorda che in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale è salvo il beneficio fiscale se nell'atto delle Entrate non sono presenti i documenti catastali che dimostrano la caratteristica “di lusso” dell'immobile.

L'agevolazione prima casa è salva se l'avviso delle Entrate è privo dei documenti catastali che dimostrano la caratteristica “di lusso” dell'immobile. Lo confermano i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza dell'11 maggio 2017, n. 11623, con la quale hanno accolto il ricorso di un contribuente.

Al centro del contenzioso con il Fisco, la caratteristica “di lusso” di un immobile che, per le Entrate, comportava il disconoscimento del beneficio. Non così per la Cassazione, in quanto «il disposto dell'art. 7, Legge n. 212/2000 prescrive espressamente che negli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. Ne consegue che la qualificazione di un immobile come “di lusso”, da cui scaturisce la perdita di agevolazioni fiscali, impone la motivazione dell'atto con cui l'Amministrazione provvede in termini che esplicitano in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni. La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al destinatario di valutare l'opportunità di impugnare l'atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dall'art. 18, D.Lgs. n. 546/1992, i motivi di doglianza».

A questo punto, i Giudici della Cassazione hanno espresso il principio di diritto secondo cui: «in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale […] è nullo per difetto di motivazione l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni con il quale l'Agenzia delle Entrate abbia revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, qualora la motivazione dell'atto faccia riferimento a controlli di ufficio effettuati e risultanze della documentazione agli atti, né riprodotti nell'avviso stesso, né precedentemente noti al contribuente».

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