Composizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente: chiarimenti sulla procedura transattiva
19 Giugno 2017
Con l'allegata Nota n. 71066 del 15 giugno scorso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta per fare chiarezza in merito all'art. 5 bis del D.L. n. 193/2016, norma stata introdotta col fine di rendere possibile la composizione di alcune controversie in materia di accise e di IVA afferente, prevedendo una procedura transattiva che possa portare ad una possibile definizione delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della norma in parola, alle condizioni e con gli effetti ivi annunciati.
Di particolare rilevanza risulta, in primis, quanto riguarda le fasi prodromiche alla transazione. L'Avvocatura Generale dello Stato ha, infatti, enfatizzato il dato ontologico secondo cui «l'Agenzia non è vincolata per legge ad accettare ogni e qualsiasi proposta proveniente dalla controparte, dovendo e potendo liberamente determinarsi a concludere il contratto transattivo. Non si è infatti in presenza di un “condono”, ma, sempre sulla base della formulazione letterale della norma, ad una “transazione”, caratterizzata da reciproche concessioni […]». Queste ultime, aggiunge, andranno valutate “caso per caso”, così da evitare che si possa ipotizzare la realizzazione di una rinuncia generale ed indiscriminata alle pretese tributarie.
In ogni caso, la norma per operare necessita che si verifichino due condizioni: la prima è rappresentata dal limite temporale entro cui deve essersi instaurato il contenzioso. La norma è, infatti, applicabile per le liti poste in essere prima del 1° aprile 2010; la seconda, di individuazione legislativa, richiede che, perché si possa accedere a transazione, sia il soggetto obbligato a esercitare la facoltà di offrire in pagamento una somma pari almeno al 20% dell'importo dovuto a titolo di accisa e IVA afferente. Da sottolineare è che la misura del 20% costituisce il limite minimo, prescritto dalla legge, per cui il soggetto obbligato può proporre il pagamento di una percentuale del tributo dovuto.
Una volta avviata la procedura transattiva, a parere dell'Agenzia e dell'Avvocatura dello Stato, il soggetto obbligato ha, inoltre, la possibilità di procedere al pagamento di quanto definito per effetto dell'atto transattivo attraverso due modalità tra loro alternative:
Per concludere, si sottolinea come l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato siano concordi nel ritenere lo schema procedimentale da seguire per ottenere la transazione suddiviso in 5 fasi con contorni e funzioni ben definite e così sintetizzate:
|