Composizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente: chiarimenti sulla procedura transattiva

La Redazione
19 Giugno 2017

La Nota n. 71066/2017, pubblicata dall'Agenzia delle Dogane il 15 giugno, è intervenuta per fare chiarezza in merito all'art. 5-bis del D.L. n. 193/2016, norma che ha introdotto la possibilità di comporre alcune controversie in materia di accise e di IVA afferente.

Con l'allegata Nota n. 71066 del 15 giugno scorso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta per fare chiarezza in merito all'art. 5 bis del D.L. n. 193/2016, norma stata introdotta col fine di rendere possibile la composizione di alcune controversie in materia di accise e di IVA afferente, prevedendo una procedura transattiva che possa portare ad una possibile definizione delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della norma in parola, alle condizioni e con gli effetti ivi annunciati.

Di particolare rilevanza risulta, in primis, quanto riguarda le fasi prodromiche alla transazione. L'Avvocatura Generale dello Stato ha, infatti, enfatizzato il dato ontologico secondo cui «l'Agenzia non è vincolata per legge ad accettare ogni e qualsiasi proposta proveniente dalla controparte, dovendo e potendo liberamente determinarsi a concludere il contratto transattivo. Non si è infatti in presenza di un “condono”, ma, sempre sulla base della formulazione letterale della norma, ad una “transazione”, caratterizzata da reciproche concessioni […]». Queste ultime, aggiunge, andranno valutate “caso per caso”, così da evitare che si possa ipotizzare la realizzazione di una rinuncia generale ed indiscriminata alle pretese tributarie.

In ogni caso, la norma per operare necessita che si verifichino due condizioni: la prima è rappresentata dal limite temporale entro cui deve essersi instaurato il contenzioso. La norma è, infatti, applicabile per le liti poste in essere prima del 1° aprile 2010; la seconda, di individuazione legislativa, richiede che, perché si possa accedere a transazione, sia il soggetto obbligato a esercitare la facoltà di offrire in pagamento una somma pari almeno al 20% dell'importo dovuto a titolo di accisa e IVA afferente. Da sottolineare è che la misura del 20% costituisce il limite minimo, prescritto dalla legge, per cui il soggetto obbligato può proporre il pagamento di una percentuale del tributo dovuto.

Una volta avviata la procedura transattiva, a parere dell'Agenzia e dell'Avvocatura dello Stato, il soggetto obbligato ha, inoltre, la possibilità di procedere al pagamento di quanto definito per effetto dell'atto transattivo attraverso due modalità tra loro alternative:

  • in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla stipula della transazione;
  • in rate annuali, di pari ammontare, di numero non superiore a 7, con la corresponsione degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 c.c. maggiorata di 2 punti.

Per concludere, si sottolinea come l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato siano concordi nel ritenere lo schema procedimentale da seguire per ottenere la transazione suddiviso in 5 fasi con contorni e funzioni ben definite e così sintetizzate:

  1. formulazione da parte del soggetto obbligato della proposta di transazione rivolta, per il tramite dell'Ufficio delle dogane che ha emesso l'atto impugnato, alla Struttura territoriale di vertice nel cui ambito insiste il predetto Ufficio;
  2. l'Ufficio delle dogane trasmette gli atti alla sovraordinata Struttura territoriale di vertice, corredando la proposta del proprio parere;
  3. la Struttura territoriale di vertice procede alla valutazione della proposta, e alla luce dei contributi trasmessi dall'Ufficio delle dogane decide dell'ammissibilità;
  4. trasmissione all'Avvocatura Distrettuale competente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni della bozza dell'atto di transazione che la Struttura territoriale di vertice è disponibile a sottoscrivere. L'Avvocatura Distrettuale può essere interpellata anche per l'assistenza alla redazione dell'atto transattivo ai sensi del punto 4 del protocollo d'intesa;
  5. acquisito il parere dell'Avvocatura Distrettuale, la Struttura territoriale di vertice trasmette al soggetto obbligato il testo del contratto di transazione in relazione al quale sussiste la disponibilità alla sottoscrizione, fissando la data nella quale procedere alla reciproca sottoscrizione dell'atto.

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