Credito d’imposta per R&D e contabilizzazione in bilancio

19 Luglio 2017

Si chiede di conoscere se sia possibile usufruire del credito d'imposta per R&D non avendolo incluso né nel Modello Unico né nel bilancio per gli anni precedenti di spettanza?

Si chiede di conoscere se sia possibile usufruire del credito d'imposta per R&D non avendolo incluso né nel Modello Unico né nel bilancio per gli anni precedenti di spettanza?

Il quesito posto è stato recentemente risolto positivamente dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 dove il problema è stato affrontato in più punti. Nel suo complesso, la questione è stata risolta nell'ambito del paragrafo 4.9 con alcune risposte indipendenti ma ricollegabili fra di loro. La ratio, sottostante alle omissioni di adempimenti, è esplicitata in modo molto chiaro quando in una delle risposte (più precisamente la n. 4.9.1) l'Agenzia afferma che “…ne' l'articolo 3 né il decreto attuativo prevedono l'indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione”.

Tale affermazione è rafforzata nella successiva risposta ad un quesito che verte su un'altra omissione ovvero quella della contabilizzazione in bilancio del credito d'imposta. Infatti l'Agenzia afferma anche in questo caso che “ la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito d'imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento”. Tanto è vero che l'Agenzia invita alla contabilizzazione del provento nell'esercizio in cui si rilevi l'omissione dell'adempimento. Corre l'obbligo di segnalare che in questo caso l'Amministrazione abbia “sorvolato” sulla necessità di confrontarsi relativamente alla sola omissione civilistica con il nuovo OIC 29 che tra le altre cose approccia anche il tema degli errori contabili. In particolare l'OIC in questione individua come “errori contabili” quelli relativi a “erronee interpretazioni di atti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile”.

Nella premessa che l'omissione nella contabilizzazione del credito d'imposta per R&D possa essere inquadrato in questa fattispecie, l'Agenzia ha tralasciato la distinzione fra errore rilevante o meno. Si ricorda che per “errore rilevante” deve intendersi una correzione che possa far mutare o “influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio”. La rilevanza o meno dell'errore incide sulle modalità di contabilizzazione: infatti, in caso di errore non rilevante, la contabilizzazione avverrà nell'esercizio di iscrizione mentre in caso contrario è “contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore”. Si ritiene importante questa annotazione specie per quelle società che fanno della ricerca il focus della propria attività.

In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, si propenda per una visione ed una risoluzione a maglie larghe del quesito posto. È solo il caso di aggiungere che il documento di prassi analizzato esprime la tendenza dell'Agenzia delle entrate a valorizzare sempre più un approccio di tipo 'sostanzialistico'.

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