Se l'atto viene inviato al vecchio indirizzo del difensore è invalido

La Redazione
19 Luglio 2017

La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 18 luglio 2017, n. 17717, ha respinto il ricorso avanzato da Equitalia, sostenendo che se Equitalia invia un atto processuale al vecchio indirizzo del difensore l'atto viene invalidato.

E se Equitalia invia un atto processuale al vecchio indirizzo del difensore? L'atto viene invalidato, perché sull'ente riscossore vige l'obbligo di documentarsi e, in tal caso, di identificare la nuova sede dello studio. Lo afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 18 luglio 2017, n. 17717, con la quale è stato respinto il ricorso avanzato da Equitalia, la quale aveva impugnato la sentenza della CTR che aveva già dichiarato inammissibile l'appello del Fisco.

Secondo i Supremi Giudici, nel processo tributario, “l'onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d'indicare la sede dello studio di quest'ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l'onere di comunicare il cambiamento d'indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini”.

Essendosi la CTR adeguata a tale principio, il ricorso del Fisco è stato rigettato, confermando l'annullamento dell'atto.

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