La FNC analizza le novità in tema di espropriazione forzata
19 Settembre 2016
Le nuove norme sul processo di esecuzione per espropriazione forzata, contenute nel D.L. n. 59/2016, sono al centro del contributo pubblicato il 15 settembre dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dal titolo “Nuove modifiche al processo di esecuzione per espropriazione forzata”, a firma di Maria Adele Morelli. Come bene illustra il documento, l'art. 4 del D.L. n. 59/2016 ha modificato numerose norme precedenti, e in parte gli interventi sono entrati subito in vigore. Inizialmente evidenziando che “si è inciso sulle disposizioni dedicate all'espropriazione forzata in generale”, il documento si sofferma in merito all'attività del professionista che assume incarichi di delegato alle vendite ovvero di custode.
Viene specificato che la norma sancisce il diritto di esaminare i beni in vendita a favore degli interessati a presentare un'offerta di acquisto. Tale richiesta, che dovrà essere presentata solamente attraverso il portale delle vendite pubbliche ed eseguita entro 15 giorni, sarà a cura del custode. Sempre il custode avrà come compito di attuare i provvedimenti di liberazione dell'immobile pignorato secondo quanto disposto dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento del bene.
Ancora, viene esaminato un nuovo compito affidato al custode, e vale a dire il caso in cui l'aggiudicatario si renda inadempiente e non versi tre singole rate nei termini indicati. “In tal caso – specifica l'autrice – è previsto che egli perderà sia la cauzione sia le rate già versate, a titolo di multa”. Dunque, il giudice dovrà disporre un nuovo incanto ordinando la liberazione dell'immobile. Il giudice o il professionista delegato alla vendita potranno redigere progetti di distribuzione anche parziali. |