Dichiarazione integrativa e termini di presentazione
19 Settembre 2017
Per quanto attiene al ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente ha correttamente applicato l'art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (comma inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), che com'è noto produce effetti anche per le dichiarazioni IVA 2017. La norma, invero, specifica che la disciplina ivi contenuta si applica “ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”. Si ricorda che se l'errore è rilevabile da controlli automatizzati o formali, la sanzione è pari al 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito (salvo le misure ridotte in caso di ravvedimento).
Negli altri casi, la sanzione passa da un minimo del 60 ad un massimo del 120 per cento della maggiore imposta o del minor credito, anche in tal caso fatti salvi gli “sconti” previsti per il ravvedimento. Tale misura si applica semprechè il maggior debito o il minor credito non sia superiore del 3 per cento rispetto a quello determinato nella dichiarazione ordinaria e che, in ogni caso, detta differenza non sia superiore a 30mila euro. In caso contrario, infatti, la sanzione ordinaria – eccetto le ipotesi in cui è possibile ricorrere al ravvedimento – va dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta o del minor credito derivante dalla dichiarazione integrativa.
Si ricorda che nella dichiarazione IVA 2017, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. A seguito delle modifiche apportate all'art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 332 dall'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, infatti, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore (termine stabilito dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972).
Pertanto, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario indicare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Si tenga presente infine che presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. |