La sola negligenza non giustifica la bancarotta fraudolenta
19 Settembre 2017
Perché i sindaci vengano condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorre che l'omesso controllo sia frutto di dolo; non, quindi, una semplice negligenza. Lo dice la Corte di Cassazione con la sentenza del 15 settembre 2017, n. 42046, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da tre sindaci.
I tre sindaci ricorrenti, che già erano stati assolti in primo grado, sono stati nuovamente scagionati. E ciò perché, secondo la Cassazione, il fatto non è stato commesso. La CTR aveva condannato i tre uomini perché l'amministrazione aziendale aveva fatto uscire dalle casse 800 milioni di lire in tre giorni, operazione definita come restituzione di finanziamenti ai soci.
Ora, secondo la Suprema Corte, i sindaci dovevano accorgersi che la società era in crisi; ma come avrebbero potuto impedire tale uscita, tenendo conto che il verbale era pure successivo?
«Questa Corte – si legge in sentenza – ha evidenziato come sussista la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dei sindaci qualora ricorrano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo – e, pertanto l'inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori – esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illeceità da parte degli amministratori». |