Seppur non motivato è valido l'avviso contenente dati certi ed incontestati

La Redazione
19 Ottobre 2015

L'avviso di accertamento contenente i soli indici di capacità contributiva, anche se non motivato, è comunque valido. L'Amministrazione Finanziaria, in altre parole, è dispensata da ogni prova ulteriore rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva posti alla base della pretesa tributaria.

L'avviso di accertamento contenente i soli indici di capacità contributiva, anche se non motivato, è comunque valido. È la conclusione alla quale sono giunti i Giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 14 ottobre 2015, n. 20649. In essa, i Giudici hanno respinto il ricorso presentato da una contribuente, la quale aveva impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la sentenza di primo grado, con cui si era respinto il ricorso avverso l'accertamento ai fini IRPEF per due annualità.

Secondo la contribuente, l'accertamento aveva omesso di considerare il reddito di tutti i membri del nucleo familiare e la capacità reddituale del coniuge. L'avviso sarebbe stato nullo anche dal punto di vista motivazionale, non contenendo alcuna replica alle contestazioni sollevate dalla contribuente nel contraddittorio.

Per la Corte, però, in presenza di dati certi ed incontestati, ritenuti indici di capacità contributiva, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro”: esse si sottraggono all'obbligo di motivazione, proprio perché fissate su parametri posti in via generale. L'Amministrazione Finanziaria, in altre parole, è dispensata da ogni prova ulteriore rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva posti alla base della pretesa tributaria: spetterà quindi al contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto o non esiste, o esiste ma in misura inferiore.

Non c'è dunque stata possibilità di ripensamento, per la Corte, che ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di appello.

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