Mediazione tributaria: obbligatoria per le liti fino a 20mila euro

La Redazione
19 Ottobre 2015

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. È ciò che si evince dal D.Lgs 156/2015, che ha rimodulato il contenzioso tributario.

Sotto i ventimila euro, il ricorso ha l'effetto di un semplice reclamo; è una delle novità inserite nel Decreto Legislativo sul contenzioso tributario (24 settembre 2015, n. 156), che interviene modificando l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Perseguendo il potenziamento degli strumenti deflattivi a disposizione del contribuente, il legislatore ha ulteriormente rafforzato la mediazione tributaria, estendendola e rendendola obbligatoria per tutte le liti fino a 20mila euro, e quindi non solo più per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. Afferma a tal proposito l'art. 9: “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”. Ovviamente, dovendo contenere una proposta di rideterminazione, le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad accezione di alcune specifiche di materia catastale.

Dunque, per tutte le liti di valore inferiore ai 20mila euro il passaggio non sarà direttamente al tribunale, ma avrà preventivamente una fase preliminare conciliativa. Il reclamo e la proposta di mediazione saranno esaminati dall'Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli con strutture “diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili”. Ovviamente, per gli altri enti impositori la disposizione si applicherà compatibilmente con la loro struttura organizzativa.

Il ricorso non sarà procedibile – specifica il comma 2 – fino alla scadenza di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale dovrà essere conclusa la procedura di reclamo. A quel punto, per costituirsi in giudizio il ricorrente dovrà richiamarsi ai novanta giorni previsti dal citato comma 2 dell'art. 17-bis.

La mediazione si perfezionerà con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute o della prima rata delle imposte sui redditi.

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