La strumentalità diretta ed esclusiva è necessaria per il riconoscimento del credito d'imposta

La Redazione
19 Ottobre 2015

Perché il bene sia agevolabile per l'intero costo, è necessario che il contribuente dimostri l'esclusiva strumentalità all'esercizio di impresa. Infatti la strumentalità “pura e semplice” non basta per il riconoscimento del credito di imposta ai fini degli investimenti per aree disagiate.

La strumentalità “pura e semplice” non basta per il riconoscimento del credito di imposta ai fini degli investimenti per aree disagiate: serve, infatti, una “strumentalità diretta ed esclusiva”. I Giudici della Cassazione sono ritornati sul tema degli investimenti per aree svantaggiate, e nella sentenza del 14 ottobre 2015, n. 20638, hanno osservato il caso di un contribuente che aveva acquistato tre vetture per metterle a disposizione dei suoi dipendenti; vetture che l'Agenzia riteneva non esclusivamente strumentali all'attività di impresa e, pertanto, aveva inoltrato un avviso di recupero parziale, nella misura del 50%, del credito di imposta previsto dall'invocato art. 8, Legge n. 388/2000.

Ora, la vicenda, finita in aula davanti al giudice regionale, si era risolta con l'annullamento dell'avviso, in quanto la CTR aveva affermato che ai fini della spettanza del credito di imposta “non è necessaria una strumentalità diretta ed esclusiva, essendo sufficiente il requisito della strumentalità pura e semplice”. Eppure, una strumentalità “pura e semplice” va contro quanto stabilito dal legislatore, il quale ha previsto che il bene sia agevolabile per l'intero costo, solo laddove il contribuente dimostri “l'esclusiva strumentalità all'esercizio di impresa”. L'onere di tale dimostrazione, come è logico supporre, trattandosi del riconoscimento di un beneficio, spetta a chi invoca la sussistenza dei relativi presupposti. Ergo, aveva errato la CTR, ed il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate è stato accolto con relativa cassazione della precedente sentenza di appello.

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