Conto alla rovescia per la riammissione al beneficio della rateazione

La Redazione
19 Ottobre 2016

I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 possono chiedere di essere riammessi a un nuovo piano entro domani, 20 ottobre. Ai fini della riammissione, oltre all'istanza da presentarsi all'Ufficio delle Entrate, i contribuenti decaduti dovranno corrispondere l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale.

Entro domani, 20 ottobre, i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 possono chiedere di accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all'avviso di accertamento oppure di adesione all'avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire.

Ai fini della riammissione, oltre all'istanza da presentarsi all'Ufficio delle Entrate, i contribuenti decaduti dovranno corrispondere l'importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il versamento dovrà essere eseguito nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia dell'accoglimento dell'istanza, da intendersi come un accoglimento solo parziale perché, ai fini del perfezionamento della riammissione, è strettamente necessario il versamento della prima rata. Infatti, come chiarito dalla Circolare n. 41/E dello scorso 3 ottobre, in caso di mancato pagamento della rata iniziale pur in presenza di un'istanza presentata tempestivamente “il contribuente non si avvale della possibilità di accedere alla nuova rateazione e permane nella condizione di decaduto”.

Effettuato il versamento, nei dieci giorni successivi, il contribuente dovrà trasmettere all'Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l'Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale.

Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito.

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