ICI sempre dovuta in presenza di iscrizione al catasto edilizio
19 Ottobre 2016
Con la sentenza n. 20780/2016 i Giudici di legittimità hanno confermato che l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto edilizio rappresenta di per sé presupposto sufficiente per l'assoggettamento di un bene all'imposta ICI. Inoltre il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta.
Contestualizzano i giudici che in tema di ICI, ai sensi del suddeto art. 2 cit., per fabbricato s'intende, sempre e comunque, l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio o che presenti le condizioni di iscrivibilità, che non è essenziale, ai fini della utilizzazione, il rilascio del certificato di abilità, il quale non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta.
Nel caso di specie la vicenda prende avvio da un avviso di accertamento emesso dal Comune di Potenza nei confronti della società contribuente per ICI non versata. La CTP aveva accolto il ricorso rilevando che gli immobili, oggetto di richiesta del contributo, erano nel possesso della Regione Basilicata. La CTR, dal canto suo, ha riformato la pronuncia precedente, sostenendo che, negli anni oggetto di verifica, la Regione non era acquirente e non poteva essere ritenuta tale in quanto emergeva che il possesso sarebbe stato trasferito dalla società alla Regione soltanto al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita; inoltre al momento dell'atto preliminare di compravendita era stata trasferita solo la detenzione degli immobili; e che in ogni caso il presupposto dell'ICI, così come disposto dall'art. 2 del D.lgs. 504/1992, è costituito dal fatto di essere possessori dell'immobile in qualità di proprietari.
In conclusione, quindi, i giudici di legittimità rilevano la corretteza degli atti di accertamento emessi rigettando così il ricorso del contribuente.
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