Legittima l'ipoteca sui beni del Fondo patrimoniale
19 Novembre 2015
Con l'ordinanza del 13 novembre 2015, n. 23328, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità dell'iscrizione di ipoteca da parte dell'Ente della riscossione sui beni del fondo patrimoniale, anche laddove i debiti derivino da un'impresa individuale.
La vicenda traeva spunto dal ricorso contro la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello proposto da un contribuente contro la decisione della CTP, la quale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine ad alcune cartelle concernenti delle infrazioni al codice della strada e a contributi previdenziali, dichiarando l'inammissibilità del ricorso in merito ad altre cartelle. Secondo il Giudice di appello, poiché i crediti in virtù dei quali era stata iscritta l'ipoteca traevano origine esclusivamente dall'esercizio di impresa individuale, era da considerarsi illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata sui beni immobili conferiti in fondo patrimoniale.
Il principale beneficio derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi (art. 167 e segg. del c.c.) è la tutela del patrimonio della famiglia, pertanto i beni che fanno parte del fondo patrimoniale non possono essere aggrediti e soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Equitalia. “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo – si legge in sentenza – va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia […] di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui il debito fiscale ha un'inerenza diretta ed immediata coi bisogni della famiglia limitatamente alle imposte relative ai redditi prodotti dalle attività conferite nel fondo”. Per i Giudici della Corte bisogna accertare che il debito in questione sia contratto per soddisfare necessità della famiglia, precisando tuttavia che, “se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito non sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni”. |