Rimborso di un'imposta pagata in luogo di altri: giurisdizione tributaria

La Redazione
19 Dicembre 2016

I Supremi Giudici si sono espressi relativamente al rimborso di un tributo non dovuto e affermano che non si può svolgere secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendosi osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario.

Nell'azione di rimborso di un'imposta pagata in luogo di altri le Sezioni Unite si sono espresse affermando che spetta al giudice tributario decidere sui procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall'erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi.

I Supremi Giudici, con la sentenza n. 25977 dello scorso 16 dicembre (e successivamente con dispositivo identico n. 26125/2016), si sono espressi relativamente ad una questione che è risultata nuova: nello specifico hanno sottolineato che il diritto al rimborso di un tributo non dovuto (compreso in quelli elencati dal menzionato art. 2) non si può svolgere secondo il modello dell'indebito di diritto comune, dovendosi osservare le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario.

L'Agenzia ricorrente evoca a fondamento delle sue pretese la configurabilità di un indebito tributario, dato dall'assenza dell'obbligazione di versamento dell'imposta con ricadute sul piano della giurisdizione, ciò esclude la fondatezza dell'eccezione d'inammissibilità proposta dal contribuente controricorrente sul piano della pretesa novità della prospettazione del ricorso per cassazione rispetto a quella formulata in primo grado.

I Supremi Giudici sottolineano che l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo determina l'estinzione dell'obbligazione (anche contro la volontà del creditore) ma ciò non attribuisce al terzo in automatico un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabile né la surrogazione per volontà del creditore, né quella per volontà del debitore e neanche quella legale.

Quindi si evince che indubbiamente la controricorrrente è il soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento; ma ciò non conduce ad affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Alla luce di quanto affermato non è dunque ravvisabile alcun indebito di diritto comune, il che esclude la sussistenza dei presupposti per radicare la giurisdizione del giudice ordinario.

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