Verifiche valide anche se eseguite da organi interni

La Redazione
20 Gennaio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 848/2016, ha confermato che la riconducibilità dei poteri esercitati dagli organi interni in capo all'Agenzia è da considerarsi legittima.

Così come non si possa dubitare l'esistenza in capo all'Agenzia delle Entrate delle competenze e dei poteri relativi alla gestione dei tributi erariali già propri del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, nello stesso modo non si può dubitare circa la riconducibilità dei poteri esercitati dagli organi interni in capo all'Agenzia stessa secondo una disciplina riconfigurata dall'art. 27, c. 13 D.L. 185/2008, ovvero della concentrazione dei poteri di verifica delle Direzioni regionali ai soli casi di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari. È l'affermazione che si evince dall'ordinanza della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 19 gennaio, n. 848.

Il caso prende avvio da un avviso di accertamento emesso dalla Direzione regionale delle Entrate, il cui contribuente sollevava vizio di incompetenza; il giudice di prime cure confermava l'eccezione e provvedeva ad annullare l'atto per incompetenza della Direzione regionale; secondo la CTP adita non risultava nessuna norma di legge che autorizzasse detto organo ad eseguire le verifiche fiscali in questione. Anche la CTR deduceva, ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, che gli accertamenti e verifiche fiscali fossero regolate da leggi speciali, e alla data dei fatti sollevati nessuna legge attribuiva alla D.R.E. il potere appena detto.

Dal canto suo l'Agenzia sostiene che secondo una corretta esegesi del D.Lgs. n. 300/1999, le Direzioni regionali siano da qualificarsi come organi dell'Agenzia delle Entrate, la quale ultima ha riorganizzato i poteri delle articolazioni regionali all'interno dei poteri di autoorganizzazione conferiti grazie al Decreto supra menzionato, e quindi che avessero pieno titolo al compimento delle verifiche fiscali.

In particolare, il D.Lgs. n. 300/1999 ha previsto che "alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia". Orbene, sulla base di tale quadro normativo, i Giudici della Corte innanzitutto negano il contrasto costituzionale sollevato dalla CTR, e riconoscono che le attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate sono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. La Corte ricorda che la ripartizione delle competenze degli organi operata dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate costituisce diretta attuazione dei poteri conferiti dal D.Lgs. 300/1999, dunque la "riconducibilità dei poteri esercitati dagli organi interni in capo all'Agenzia" non può essere messa in dubbio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.