Giudizio di ottemperanza a seguito della riforma

22 Gennaio 2016

Quali sono le modifiche apportate al giudizio di ottemperanza a partire dal 2016?

Quali sono le modifiche apportate al giudizio di ottemperanza a partire dal 2016?

Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 di riforma del contenzioso tributario ha previsto un restyling dell'istituto dell'ottemperanza, rimedio specifico all'inerzia degli Uffici che siano risultati soccombenti in giudizio, previsto dall'articolo 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In particolare, l'art. 9, comma 1, lettera ii), numero 1), del decreto di riforma ha innovato la disciplina previgente, prevedendo, innanzitutto, la soppressione della facoltà, prevista dalla vecchia versione dell'articolo 70 (in vigore fino al 31 dicembre del 2015), di adire anche il giudice civile per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva, favorevole al contribuente. Pertanto, oggi è consentito rivolgersi esclusivamente al giudice tributario per ottenere l'adempimento coattivo dell'Ufficio, cui questi sarà costretto in forza della sentenza della Commissione Tributaria.

Altra importante novità, introdotta dal 1° gennaio 2016, è rappresentata dal fatto che il novero degli Uffici contro cui proporre il giudizio di ottemperanza si è arricchito, appunto, della presenza dell'Agente della riscossione, dunque, in primis, di Equitalia s.p.a., il quale, pertanto, oggi rientra, a pieno titolo, tra le controparti processuali previste dal nuovo articolo 70.

Infine, ha fatto la sua comparsa, nel panorama del contenzioso tributario, il giudice monocratico, il quale, come previsto dal nuovo comma 10-bis dell'art. 70, si occupa dei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di importo fino a ventimila euro e, comunque, il pagamento delle spese di giudizio, che siano state liquidate nella sentenza di condanna.

Dal 1° gennaio 2016, infine, la nuova versione dell'art. 70 sul contenzioso tributario consente di instaurare il giudizio di ottemperanza, anche in presenza di sentenze non definitiva, da un lato per ottenere il rimborso delle somme pagate in pendenza del giudizio di primo grado che si sia concluso con esito favorevole al contribuente, dall'altro in caso di mancato rimborso delle somme cui sia stato condannato l'Ufficio, in conseguenza dell'efficacia immediatamente esecutiva che acquisteranno le sentenze a decorrere dal 1° giugno 2016.

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