Credito IVA: l'omissione non pregiudica l'agevolazione fiscale

La Redazione
20 Gennaio 2017

La Cassazione, con l'ordinanza n. 1266/2017, ha statuito che la sola omissione del credito IVA nel modello Unico non è sufficiente perché la società decada da un'agevolazione fiscale.

La sola omissione del credito IVA nel modello Unico non è sufficiente perché la società decada da un'agevolazione fiscale: lo ricorda la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 18 gennaio 2017, n. 1266, rigettando il ricorso del Fisco.

L'Agenzia aveva emesso nei confronti di una società una cartella esattoriale per il recupero di IRAP ed IVA. Secondo l'Agenzia, la società avrebbe compensato il debito di imposta nel modello Unico con un credito derivato dall'agevolazione per gli investimenti in aree svantaggiate: sarebbe decaduta dall'agevolazione al momento in cui aveva fatto valere il credito in compensazione, perché aveva indicato in ritardo l'investimento. Tale credito sarebbe stato dunque inesistente. La società aveva quindi impugnato la cartella esattoriale. Per la CTR, però, l'omessa indicazione del credito IVA non costituiva causa di decadenza, al contrario di quanto sosteneva il Fisco.

Secondo la Cassazione, la “ratio della sentenza impugnata è nell'assenza di una specifica norma che preveda la decadenza dall'agevolazione per mancata indicazione del credito correlativo in modello Unico”. Come osservato, infatti, secondo la CTR la mancata indicazione del credito IVA non costituiva causa di decadenza: tale errore sarebbe stato inoltre irrilevante in virtù della sua emendabilità.

E poiché l'omissione è sanabile, i Giudici si sono rifatti alla Circolare 17 aprile 2009, n. 17/E, con la quale l'Agenzia aveva chiarito che l'omessa indicazione nel quadro RU “può essere sanata con la rettifica a favore della dichiarazione dei redditi entro il termine per la presentazione di quella relativa all'anno successivo”.

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