ICI e tassazzione delle aree pertinenziali

La Redazione
20 Aprile 2017

In tema di imposta comunale sugli immobili la Corte di Cassazione ha ricordato che non è consentito contestare al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza, l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione.

In tema di imposta comunale sugli immobili la Corte di Cassazione ha ricordato che non è consentito contestare – al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza – l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Tale principio è stato sottolineato con la sentenza n. 9790/2017.

La questione giunta dinnanzi ai Supremi Giudici riguardava la corretta qualificazione dell'area edificabile come pertinenza del fabbricato, nonché l'esclusione della natura pertinenziale dell'area. La Corte ricorda che l'onere probatorio è a carico del contribuente; bisogna effettuare alcune considerazioni:

  • necessità di un effettivo asservimento della pertinenzialità dell'area all'immobile principale;
  • alla rilevabilità di un'oggettiva e funzionale modificazione dello statoi dei luoghi.

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