Imposta di registro per il trasferimento di una pluralità di beni con unitaria destinazione

La Redazione
20 Maggio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10215/2016, ha ricordato che qualora ci sia un trasferimento d'azienda in grado di avere nel suo complesso un'autonomia funzionale e reddituale, l'imposta applicabile non è l'IVA ma quella proporzionale di registro.

Come ricorda l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro: "è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". I Giudici della Corte di Cassazione hanno ricordato, con la sentenza n. 10215/2016, che qualora ci sia un trasferimento di una pluralità di beni caratterizzati dalla loro unitaria destinazione all'esercizio organizzato dell'attività imprenditoriale, a differenza della cessione di singoli beni inidonei ad attuare la capacità produttiva propria dell'impresa, l'imposta applicabile non è l'IVA ma quella proporzionale di registro della cessione aziendale.

Nel caso di specie venivano notificati al notaio – che aveva seguito un atto di cessione di complesso immobiliare tra due società – avvisi di liquidazione per maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il notaio rogante aveva provveduto a registrare per via telematica con pagamento delle imposte in misura fissa in quanto detto trasferimento risultava assoggetato ad IVA.

La CTR aveva sostenuto che la maggior imposta proporzionale chiesta dall'ufficio doveva ritenersi effettivamente dovuta, posto che l'atto di trasferimento in questione avesse avuto ad oggetto non la vendita di singoli immobili strumentali, bensì la cessione di un unitario complesso aziendale a destinazione turistico-alberghiera.

Ora, la Corte dovendo risolvere la questione, sostiene che la CTR ha interpretato l'atto di trasferimento rogato dal notaio in conformità al criterio di cui all'art. 20 cit.; andando sostanzialmente ad evidenziare la natura intrinseca e l'effetto giuridico proprio della cessione, non già dei singoli beni autonomamente rilevanti, bensì di un complesso aziendale avente destinazione all'esercizio di attività turistico alberghiera.

A parer dei giudici risulta corretto sostenere che nel caso in esame non possa che trattarsi del trasferimento di un'azienda in grado di avere nel suo complesso un'autonomia funzionale e reddituale, così come previsto dall'art. 2555 c.c.

In questa materia in realtà si è formato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, dove viene sottolineato che nel dar rilevo all'analisi dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 si può notare che viene attribuito agli atti registrati una natura intrinseca e una serie di effetti giuridici rispetto al titolo e forma apparente. Tale interpretazione costituisce un preciso vincolo per l'interprete, il quale viene chiamato a privilegiare il dato giuridico reale dell'effettiva causa negoziale e degli obiettivi dell'atto sottoposto a registrazione, a discapito del relativo assetto nominale.

Orientamento che ha trovato applicazione anche al caso concreto, trattandosi dunque di trasferimento di una pluralità di beni caratterizzati dalla loro unitaria destinazione e non alla cessione di singoli beni inidonei ad attivare la capacità produttiva dell'impresa. Per tale ragione l'imposta applicabile è quella proporzionale di registro, la Cassazione ritiene infondato il ricorso del notaio ricorrente.

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