Nessuna revoca al beneficio se l'Agenzia disattende la classificazione catastale immotivatamente

La Redazione
20 Maggio 2016

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve sempre motivare adeguatamente la sua opposizione al beneficio prima casa. Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10192/2016.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve sempre indicare i motivi per i quali disattende la classificazione catastale; altrimenti, la sua contestazione al beneficio prima casa è da considerarsi nulla. Così pensano i Giudici della Cassazione, che si sono espressi con la sentenza del 18 maggio 2016 n. 10192. In essa, una contribuente ricorreva contro la decisione dei giudici di secondo grado, che avevano confermato la revoca del beneficio prima casa in ragione della natura di lusso dell'immobile, la cui superficie era superiore a 200 metri quadri e aveva una pertinenza oltre sei volte l'area coperta. Al centro del ricorso della contribuente vi era però un locale formalmente accatastato come cantina: era onere dell'Amministrazione, secondo la contribuente, dimostrare che tale locale avesse una destinazione diversa, tale da farlo rientrare nel computo della metratura.

La Cassazione ha accolto le ragioni della contribuente. L'Amministrazione si era infatti limitata a valutare negativamente la spettanza del beneficio, senza tuttavia fornire riferimenti concreti agli elementi fattuali che giustificassero la sua posizione.

Lacuna che si ripercuote negativamente sull'esercizio del diritto della contribuente: “la motivazione – si legge in sentenza – non può limitarsi a riportare i dati oggettivi catastali, allorché gli elementi di fatto indicati dal contribuente siano stati disattesi dall'Ufficio, dovendo in tal caso la motivazione dell'atto essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso”.

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