Il danno non patrimoniale non è meritevole di tutela risarcitoria

La Redazione
20 Giugno 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12413/2016, ha affermato che Equitalia non è tenuta a risarcire il danno al contribuente che abbia subìto un fermo illegittimo.

L'ente per la riscossione non deve risarcire il cittadino che abbia subito un fermo da parte di Equitalia. Nemmeno se il fermo è illegittimo. È interessante l'esito della sentenza della Cassazione del 16 giugno 2016, n. 12413.

La vicenda riguardava un fermo amministrativo di un autoveicolo proprietà di una cittadina, che aveva ottenuto l'annullamento della misura, ricorrendo poi davanti al tribunale per farsi risarcire vista l'immotivata imposizione del fermo; la contribuente ottenne ragione in primo e secondo grado e la società fu condannata al pagamento di quasi 4mila euro. Equitalia è quindi ricorsa ai Giudici della Corte e la terza sezione civile ha accolto il ricorso: anche se il fermo non era legittimo, per la Cassazione i danni richiesti dalla contribuente – ansie e stress – non erano suscettibili di essere rimborsati da Equitalia, per la loro scarsa rilevanza.

I Giudici hanno sostenuto che “il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello svolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate per ché bagatellari”. E, hanno aggiunto in chiusura, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave che va dal giudice di appello riferita alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nel secondo grado di giudizio.

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