Omesso versamento IVA: scelta di politica imprenditoriale? Non è forza maggiore
20 Luglio 2016
L'indisponibilità della somma necessaria per pagare un debito tributario non costituisce forza maggiore se deriva da una precisa scelta di politica imprenditoriale. Il superamento della soglia di punibilità integra un elemento costitutivo dell'illecito di cui all'art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, con la conseguenza che il mancato superamento della soglia prevista implica l'assoluzione dell'imputato perchè «il fatto non sussiste». La tenuità dell'offesa non può essere valutata con esclusivo riferimento all'eccedenza rispetto alla soglia di punibilità introdotta ex lege, ma deve essere considerata con riferimento alla «condotta nella sua interezza».
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30397/16, depositata il 18 luglio.
Il caso La Corte d'appello di Milano, riducendo la pena inflitta dal giudice di prime cure, confermava la penale responsabilità di un imputato per l'illecito di cui all'art. 10-ter d. lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA). In particolare, al condannato veniva rimproverato di aver posto in essere la fattispecie criminosa relativamente ai periodi di imposta 2007 e 2008, in qualità di legale rappresentante di una s.r.l..
Forza maggiore o scelta di politica imprenditoriale? La Suprema Corte ha, innanzitutto, evidenziato come le argomentazioni della Corte territoriale, con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico, non siano passibili di alcuna censura. Secondo i giudici di legittimità, infatti, il giudice di merito ha chiaramente spiegato che l'omesso versamento dell'IVA era stato il frutto di una scelta consapevole di politica aziendale; una decisione non dettata, dunque, da una forza maggiore (art. 45 c.p.), in quanto non ravvisabile la necessità assoluta di violare la normativa vigente. A conforto della tesi sopra esposta, dalla Corte hanno ricordato l'orientamento giurisprudenziale per cui la mancata disponibilità della somma necessaria per soddisfare un debito tributario non costituisce forza maggiore qualora derivi da una precisa scelta di politica imprenditoriale.
Il superamento della soglia di punibilità è elemento costitutivo del reato La Corte hanno, poi, riconosciuto l'insussistenza del fatto, con riferimento al periodo d'imposta 2007. È stato, infatti, ribadito il principio per cui nella fattispecie di cui all'art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 il superamento della soglia di punibilità integra un elemento costitutivo dell'illecito, con la conseguenza che la carenza del medesimo implica l'assoluzione dell'imputato perchè «il fatto non sussiste».
Soglia di punibilità e tenuità dell'offesa Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. relativamente all'omesso versamento IVA nel periodo d'imposta 2008, gli Ermellini hanno affermato che la suddetta causa di non punibilità non può trovare applicazione; la tenuità dell'offesa, infatti, non può essere valutata soltanto con riferimento all'eccedenza rispetto alla soglia di punibilità introdotta dalla legge, ma deve essere considerata con riferimento alla «condotta nella sua interezza», operando un raffronto con la somma complessiva dell'imposta non versata. Il comportamento del ricorrente costituisce la reiterazione di una condotta già precedentemente realizzata: tale reiterazione costituisce una condizione ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, incidendo sul criterio della non abitualità del comportamento.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |