Dal CNDCEC proposte di modifica al D.Lgs. n. 28/2010

La Redazione
20 Luglio 2016

L'Informativa n. 87/2016 pubblicata ieri dal Consiglio Nazionale contiene le proposte di modifiche al D.Lgs. n. 28/2010 con il fine di incentivare il ricorso alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali.

“Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al fine di incentivare il ricorso al procedimento di mediazione volto alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, intende proporre delle modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28”. Così il CNDCEC esordisce nell'Informativa 87/2016, pubblicata ieri, con la quale vengono illustrate delle proposte di modifica al decreto sulla mediazione, il cui procedimento si caratterizza per un terzo soggetto neutrale, estraneo alla vicenda, che deve assistere le parti. Il Consiglio Nazionale non disapprova. Semmai, il focus del CNDCEC è volto ad evitare che l'incontro tra le parti si riduca ad una “mera formalità”, per cui il documento suggerisce alcune modifiche che favoriscano la partecipazione personale delle parti.

Proponendo di modificare l'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2016, il CNDCEC evidenzia che deve essere precisato come il responsabile dell'organismo debba invitare le parti a partecipare personalmente al procedimento, e che deve essere previsto espressamente che “la partecipazione agli incontri di mediazione è personale e che, solo in caso di gravi e giustificati motivi, le parti possano non essere presenti e farsi sostituire da un rappresentante”. Puntualizzazione che si ritiene doverosa, per evidenziare la natura della mediazione che esige un'integrazione tra le parti per una soluzione concordata. Deve inoltre essere chiarito che “nel corso del primo incontro, il mediatore formi processo verbale che dia conto della decisione di ciascuna parte di proseguire o meno la mediazione e delle sintetiche ragioni dell'eventuale rifiuto a proseguire”. Inoltre, aggiunge il Consiglio, devono essere aggravate le conseguenze che derivano dalla mancata adesione delle parti al procedimento di mediazione.

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