Imposta di registro all'1%: solo la forza maggiore non fa venir meno l'agevolazione

La Redazione
20 Luglio 2017

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 (applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa dell'un per cento), si applica anche qualora l'edificazione...

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 (applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa dell'un per cento), si applica anche qualora l'edificazione, che costituisce un obbligo di "facere" del contribuente, non sia realizzata nei termini di legge. Tale situazione deve derivare non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma per una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore (nel caso di specie, la contribuente aveva acquistato il terreno da edificare dopo aver ottenuto il permesso di costruire sulla base di un progetto depositato in precedenza, progetto successivamente sostituito da uno diverso in virtù di una diversa valutazione della Pubblica Amministrazione).

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