Crisi di settore e sospensione dei lavori non giustificano i minori ricavi
20 Settembre 2016
Nessuna clemenza: la crisi nel campo dell'edilizia non è infatti un buon argomento che l'imprenditore, il quale riceve un avviso di accertamento basato sugli studi di settore, possa addurre in sua difesa. La Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 14 settembre 2016, n. 17082, ha infatti rigettato il ricorso di quest'ultimo, di fatto accodandosi alla decisione di appello, con la quale i giudici avevano ritenuto che i minori ricavi denunciati dal contribuente non potevano essere giustificati né dalla crisi del settore – che doveva essere comprovata – né dalla circostanza che alcuni lavori erano stati sospesi e fatturati l'anno successivo.
Non solo la Commissione Regionale, ma anche la Commissione Provinciale aveva rigettato il ricorso del cittadino. A detta infine della Corte di Cassazione, le giustificazioni del contribuente non potevano costituire elementi idonei a destituire di valenza i dati emergenti dalle risultanze degli studi di settore. La Commissione Regionale aveva quindi correttamente attribuito ai valori risultanti dall'applicazione degli studi la valenza di presunzioni, ritenendo, con una motivazione coerente ed aderente alle risultanze processuali, che non si potessero accogliere le motivazioni generiche del ricorrente, il quale intendeva dimostrare una “generica e non comprovata allegazione di crisi del settore edilizio nell'anno 1999”. Per il cittadino, oltre al rigetto del ricorso si è decisa anche la copertura delle spese di giudizio. |