Calamità naturali: sì al rimborso del 90% delle imposte versate, al di fuori dell'IVA

La Redazione
21 Settembre 2016

In caso di calamità naturali, il contribuente che abbia presentato istanza di rimborso in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 289/2002, ha diritto al rimborso del 90% delle imposte versate, ad esclusione di quanto pagato a titolo di IVA. Questo quanto affermato dai Giudici di legittimità nella sentenza n. 18205/2016.

Il contribuente che abbia presentato istanza di rimborso in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 289/2002, ha diritto al rimborso del 90% delle imposte versate, ad esclusione di quanto pagato a titolo di IVA. Il comma 17 dell'art. 9 della L. n. 289/2002 non è applicabile in materia di IVA per contrasto con il disposto degli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva 77/388/CEE come già chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-82/14, che ha risposto alla questione posta, affermando che: "gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale (come l'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'IVA normalmente dovuta per gli anni [in questione] 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in paricolare il diritto al rimborso delle somme già corrisposte a titolo di IVA, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano".

La difesa erariale invece non condivide l'orientamento espresso, ed osserva che l'art. 9 della L. 289/2002 è chiaro nel disporre:

  • la riduzione del carico fiscale esclusivamente per le imposte non versate;
  • che trattasi di norma agevolativa e, come tale, di stretta interpretazione;
  • che la norma è coerente con la ratio delle disposizioni di "sanatoria";
  • che il rapporto tributario definitivamente estinto è insuscettibile di ripetizione, ex art. 2033 c.c., essendo assistita, al momento del pagamento, da idonea causa debendi;
  • che non è applicabile il principio del favor rei.

Precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. civ. n. 20641/2007, n. 11247/2010 e n. 3832/2012) hanno inoltre affermato che: la definizione automatica della posizione fiscale prevista dalle disposizioni di favore emanate per i soggetti colpiti da particolari calamità naturali "può avvenire in due simmetriche possibilità:

a) in favore di chi non ha ancora pagato, versando il 10% del dovuto;

b) in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo".

Ciò in ragione dello ius superveniens favorevole al contribuente (in modo tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post).

In conclusione i Giudici di legittimità rigettano il ricorso ma solo con riferimento all'IVA, accogliendo invece il rimborso per le altre imposte.

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