Calamità naturali: sì al rimborso del 90% delle imposte versate, al di fuori dell'IVA
21 Settembre 2016
Il contribuente che abbia presentato istanza di rimborso in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 289/2002, ha diritto al rimborso del 90% delle imposte versate, ad esclusione di quanto pagato a titolo di IVA. Il comma 17 dell'art. 9 della L. n. 289/2002 non è applicabile in materia di IVA per contrasto con il disposto degli artt. 2 e 22 della sesta Direttiva 77/388/CEE come già chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-82/14, che ha risposto alla questione posta, affermando che: "gli artt. 2 e 22 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale (come l'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest'ultimo, una riduzione del 90% dell'IVA normalmente dovuta per gli anni [in questione] 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in paricolare il diritto al rimborso delle somme già corrisposte a titolo di IVA, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano".
La difesa erariale invece non condivide l'orientamento espresso, ed osserva che l'art. 9 della L. 289/2002 è chiaro nel disporre:
Precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. civ. n. 20641/2007, n. 11247/2010 e n. 3832/2012) hanno inoltre affermato che: la definizione automatica della posizione fiscale prevista dalle disposizioni di favore emanate per i soggetti colpiti da particolari calamità naturali "può avvenire in due simmetriche possibilità: a) in favore di chi non ha ancora pagato, versando il 10% del dovuto; b) in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo". Ciò in ragione dello ius superveniens favorevole al contribuente (in modo tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post).
In conclusione i Giudici di legittimità rigettano il ricorso ma solo con riferimento all'IVA, accogliendo invece il rimborso per le altre imposte. |