La domanda di rottamazione sospende il processo tributario
20 Settembre 2017
L'istanza di rottamazione sospende sempre il processo tributario, e questo anche se l'istanza è stata presentata dopo l'approvazione della definizione agevolata in Consiglio dei Ministri ma prima della pubblicazione del testo di legge in Gazzetta Ufficiale. È questa la posizione della Corte di Cassazione con l'ordinanza interlocutoria del 18 settembre 2017 n. 21581, con la quale la Corte ha dato ragione ad un contribuente che aveva presentato la domanda di definizione agevolata prima dell'uscita in G.U. del testo di legge. L'imprenditore, aveva ricevuto una cartella di pagamento IVA e aveva subito presentato istanza di rottamazione, dimenticandosi che, perché il testo di legge avesse validità, bisognava attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il contribuente aveva ricevuto la cartella il 28 maggio 2013 e, dopo aver presentato quattro motivi di ricorso, aveva infine presentato istanza invocando la rottamazione delle liti pendenti fiscali, già approvata dal Governo ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
«L'istanza – hanno detto i Giudici nella laconica motivazione dell'ordinanza – presentata nelle more della pubblicazione del D.L. n. 50/2017, il cui art. 11 comma 8 ha introdotto la possibilità di sospensione del processo ai fini della cosiddetta rottamazione – va accolta, con rinvio della causa a nuovo titolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata ex art. 6, D. L. 22 ottobre 2016, n. 193». |