L'appello sottoscritto da un funzionario delegato è valido
20 Ottobre 2015
L'appello proposto dall'ufficio periferico delle Entrate sottoscritto da un funzionario delegato è valido. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 ottobre 2015, n. 20675, esaminando una sentenza regionale che sconfessava tale possibilità. In breve: una società aveva impugnato l'avviso per il recupero per un indebito utilizzo del credito di imposta usufruito come incremento occupazionale in virtù dell'art. 7 della Legge n. 388/2000 (inerente gli incentivi per l'incremento dell'occupazione). La CTP aveva accolto il ricorso della società, non ritenendo motivata la supposta mancanza dei requisiti pretesa dall'ufficio; successivamente, la CTR aveva ritenuto inaccettabile il gravame, in quanto affermò che i poteri di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate spettassero al solo dirigente preposto alla direzione centrale, di modo che l'appello potesse essere proposto solo da questi. I Giudici della Cassazione, chiamati a dirimere la questione, hanno accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la sentenza impugnata trascurava le norme che disciplinano la legittimazione tra le parti, e la loro capacità processuale. “La legittimazione da parte dell'ufficio locale dell'appello sottoscritto da funzionario delegato dal direttore provinciale – si legge in sentenza – trova fondamento nella norma statutaria e regolamentare esistente”. E infatti l'art. 10 del D.Lgs. 546/1992 dispone che “sono parti nel processo di fronte alle commissioni tributarie, oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle Finanze, o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato […] o, se l'ufficio è un centro di servizio, l'ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso”. L'art. 5 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate ha inoltre attribuito alle direzioni provinciali la trattazione del contenzioso. Dunque, la pretesa delle Entrate era perfettamente in linea con la norma, e l'esito della Corte non poteva che essere quello della cassazione della sentenza impugnata. |