Il meccanismo sanzionatorio della tardiva ed omessa dichiarazione

Amedeo Mellaro
20 Ottobre 2016

Un contribuente persona fisica senza partita IVA, si accorge di non aver presentato, ai fini IRPEF, il modello Unico 2016 entro il termine ordinario del 30 settembre 2016.In tal senso, si chiede quale sia il comportamento da adottare e quale sia il termine ultimo per poter presentare correttamente la propria dichiarazione dei redditi, anche alla luce della riforma delle sanzioni introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Un contribuente persona fisica senza partita IVA, si accorge di non aver presentato, ai fini IRPEF, il modello Unico 2016 entro il termine ordinario del 30 settembre 2016. In tal senso, si chiede quale sia il comportamento da adottare e quale sia il termine ultimo per poter presentare correttamente la propria dichiarazione dei redditi, anche alla luce della riforma delle sanzioni introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158.

Il 30 settembre 2016 rappresenta il termine di scadenza per l'invio del modello Unico 2016, relativo ai redditi prodotti nell'anno d'imposta 2015.

Nel presente quesito, si intende analizzare quali siano i rimedi da porre in essere nel caso in cui la dichiarazione non sia stata regolarmente presentata, al fine di minimizzare le conseguenze sanzionatorie relative a tale inadempimento.

Innanzitutto, il d.P.R. n. 322/1998, disciplinante le modalità di compilazione ed invio delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP, all'art. 2, comma 7, stabilisce che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, restando salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta“.

Dal disposto normativo, si evince, chiaramente, che il Legislatore considera tardiva, e non omessa, la dichiarazione dei redditi presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, quindi entro, e non oltre, il 29 dicembre 2016. Tale dichiarazione, ancorché tardiva, è valida a tutti gli effetti e sconta, unicamente, l'irrogazione di lievi sanzioni amministrative per le quali è ammesso, ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

È, invece, considerato omesso (quindi, non più sanabile), il modello Unico presentato oltre il 29 dicembre; in tal caso, nell'ipotesi in cui il contribuente decida di presentare la dichiarazione, essa risulterebbe, comunque, omessa ma costituirebbe titolo per la riscossione delle imposte.

Giova precisare che, il meccanismo sanzionatorio e l'eventuale utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso da parte del contribuente, varia in relazione al termine entro il quale si provvede a presentare telematicamente la dichiarazione originariamente tardiva.

Infatti è proprio tale distinzione temporale ad essere di fondamentale importanza, in quanto, come peraltro confermato dall'Amministrazione finanziaria nella recente circolare n. 42 del 12.10.2016, permette di distinguere la dichiarazione tardiva dalla ben più grave dichiarazione omessa.

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 (modificato dal D.Lgs. n. 158/2015), nell'ipotesi di modello Unico 2016 trasmesso entro il 29 dicembre 2016:

  • in presenza di imposte ancora da versare, la canonica sanzione proporzionale che va dal 120% al 240% è sostituita, sul piano pratico, da quella minima/base pari ad euro 250,00, in quanto si fa riferimento ad una dichiarazione correttamente inviata, seppur tardivamente. In tal caso il contribuente deve sanare anche l'omesso versamento delle imposte;
  • in assenza di imposte ancora da versare, la sanzione base varia da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

In entrambe le fattispecie appena descritte, le sanzioni possono essere spontaneamente regolarizzate tramite l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi della lettera c), comma 1, art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997, versando le sanzioni ridotte pari ad 1/10 del minimo previsto (euro 250,00) ossia euro 25,00.

Altresì, al fine premiare i contribuenti più diligenti e nell'intento di mitigare il meccanismo delle sanzioni amministrative, il D.Lgs. n. 125/2015 ha integrato il comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2016, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, la regolarizzazione oltre il termine di 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Nell'ipotesi di modello Unico 2016 trasmesso oltre il 29 dicembre 2016 ma entro il 30 settembre 2017:

  • in presenza di imposte ancora da versare, si applica, in luogo della sanzione ordinaria, la sanzione proporzionale ridotta che va dal 60% al 120% dell'imposta dovuta;
  • in assenza di imposte ancora da versare, la sanzione applicabile varia da euro 150,00 ad euro 500,00.

Infine, nell'ipotesi di modello Unico 2016 trasmesso oltre il 30 settembre 2017:

  • in presenza di imposte ancora da versare, si applica la sanzione proporzionale per omessa presentazione della dichiarazione che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta/accertata e risultante dalla dichiarazione. In tal caso, il contribuente dovrà sanare anche il mancato versamento delle imposte che derivano dalla dichiarazione omessa;
  • in assenza di imposte ancora da versare, si applica la sanzione fissa da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

Si precisa che, per entrambe le fattispecie caratterizzate dall'omessa presentazione della dichiarazione entro il 29 dicembre 2016, il contribuente non può beneficiare della riduzione delle sopracitate sanzioni, tramite il meccanismo del ravvedimento operoso in quanto, la dichiarazione risulta, comunque, omessa.

In conclusione, secondo quanto indicato in calce al quesito, si consiglia il contribuente di regolarizzare l'inadempimento dichiarativo entro il 29 dicembre 2016 attraverso:

  • presentazione telematica del modello Unico 2016;
  • applicazione della sanzione ridotta tramite ravvedimento operoso per euro 25,00 (1/10 di euro 250,00);
  • versamento della sanzione tramite modello F24, codice tributo 8911, anno di riferimento 2016;
  • il pagamento del tributo e degli interessi, nell'ipotesi in cui dovesse risultare un tardivo od omesso versamento delle imposte, versando, altresì, la sanzione per omesso versamento (pari al 30%), ridotta attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso, così come previsto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.