Cessata attività: litisconsorzio necessario a prescindere della scindibilità del rapporto sostanziale

La Redazione
20 Dicembre 2016

I Supremi Giudici, con l'ordinanza n. 26149/2016, chiariscono che i soci subentrano anche alla legittimazione processuale già in capo all'ente istinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere della scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

La questione giunta dinnanzi ai giudici di legittimità avente ad oggetto la necessaria compilazione del modello VR ai fini della sussistenza del credito di rimborso IVA per la società contribuente cessata, si è risolta con rinvio al primo giudice poiché non è stato rispettato il contraddittorio processuale sollevato d'uffico dalla Corte.

Nello specifico la vicenda vedeva pronunciarsi in maniera negativa la Commissione territoriale rispetto l'appello proposto dall'Amministrazione, dove veniva sostenuto che la mancata compilazione/presentazione del modello VR non poteva considerarsi ostativo del rimborso in oggetto. Di un punto di vista controverso risultava chiaramente l'Agenzia, che ritieneva necessaria la compilazione del suddetto quadro affinché potesse sorgere il diritto al rimborso del credito IVA de quo.

Bisogna specificare che la controversia si sposta sulla questione sollevata d'ufficio dalla Corte in merito alla non integrità "originaria" del contraddittorio processuale. La Cassazione nel valutare l'avvenuta cessata attività della società in essere (ed è proprio questo il motivo che fa sorgere il credito) ribadisce una serie di principi di diritto:

  • dopo la riforma del diritto societario (avvenuta con D.Lgs. n. 6/2003), qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
  1. l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  2. beni e diritti non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, ad esclusione di crediti incerti o illiquidi.
  • la cancellazione della società di persone dal Registro delle Imprese ne determina l'estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, dunque i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate".

Alla luce di questi principi esposti i Supremi Giudici chiariscono in ultima analisi che i soci subentrano anche alla legittimazione processuale già in capo all'ente istinto, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere della scindibilità o meno del rapporto sostanziale.

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