ll riepilogo di Assonime sulle rettifica delle dichiarazioni fiscali
21 Febbraio 2017
Assonime, con la Circolare n. 3 di ieri intitolata "Le novità del d.l. n. 193/2016 in tema di rettifica delle dichiarazioni fiscali", ha illustrato la nuova disciplina introdotta dall'art. 5 del Decreto Fiscale in merito alla rettifica delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'IVA nonché in qualità di sostituti d'imposta.
La principale novità consiste nell'unificazione del termine entro il quale i contribuenti possono rettificare la dichiarazione fiscale: sia le dichiarazioni integrative a favore che quelle a sfavore possono ora essere presentate entro il c.d. termine lungo, cioè quello previsto per la notifica degli avvisi di accertamento.
Questa importante novità è stata seguita da una serie di altre modifiche riguardanti in particolare le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta che emergono dalle dichiarazione integrative a favore, i termini entro cui l'ufficio può procedere alla liquidazione e all'accertamento in relazione ai nuovi elementi di reddito indicati in dichiarazione e altri aspetti di tipo procedurale e sostanziale.
Nella Circolare vengono esaminati gli aspetti tecnici più importanti delle innovazioni introdotte, distinguendo nell'esposizione le problematiche relative alla dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi, ai sostituti d'imposta ed IRAP da quelle riguardanti l'IVA.
Il documento si conclude con l'analisi dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016. Nel documento citato l'Agenzia si sofferma in particolare sul regime sanzionatorio applicabile nel caso in cui la dichiarazione fiscale regolarmente presentata entro il termine ordinario venga, dopo lo scadenza di tale termine ed entro i successivi novanta giorni, integrata allo scopo di correggere gli errori commessi a proprio favore, comportando quindi la liquidazione di minori imposte rispetto a quelle dovute. |