Rateizzazione straordinaria: valida se sussitono ragioni estranee alla volontà del contribuente

La Redazione
21 Marzo 2016

Qualora il contribuente voglia richiedere una rateizzazione straordinaria, è necessario tener conto dei requisiti richiesti dall'art. 19, D.P.R. n. 602/1973...

In tema di pignoramento, la richiesta di rateizzare il debito verso l'Amministrazione Finanziaria deve soddisfare i requisiti richiesti dal vigente art. 19, comma 1-quinques del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede per la concessione della rateizzazione straordinaria di 120 rate, che il debitore si trovi – per ragioni estranee alla propria responsabilità – in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura.

Che la comprovata e grave difficoltà economica sia determinata dal ricorrere delle seguenti condizioni:

  • accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateizzazione ordinario;
  • solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateizzazione concedibile ai sensi del predetto comma.

Dunque l'eventuale provvedimento di rigetto della richiesta di rateizzazione che non tiene conto di tali situazioni non obbedendo al generale principio di legalità comprime un diritto sancito dall'Ordinamento Italiano.

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