Omesso versamento: per pagare l’imposta c’è tempo fino a sentenza non definitiva

La Redazione
21 Marzo 2017

Reati di omesso versamento delle ritenute il cui procedimento era in corso prima della riforma, entrata in vigore il 22 ottobre 2015: ai fini della non punibilità, per pagare integralmente l'imposta c'è tempo fino a quando la sentenza non diventa definitiva.

Reati di omesso versamento delle ritenute il cui procedimento era in corso prima della riforma, entrata in vigore il 22 ottobre 2015: ai fini della non punibilità, per pagare integralmente l'imposta c'è tempo fino a quando la sentenza non diventa definitiva. Conferma questa linea la Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 marzo 2017 n. 11417. I Giudici della IV Sezione Penale hanno accolto il ricorso di un contribuente ed annullato senza rinvio la sentenza di appello che lo condannava per omesso versamento di ritenute.

Secondo i Giudici della Cassazione, le cause di non punibilità introdotte con la riforma del 2015 (D.Lgs. n. 158/2015) sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento; e ciò anche se il dibattimento era già aperto. Richiamando una recente sentenza di Cassazione, i giudici di legittimità hanno sostenuto che l'estinzione del debito deve assumere la stessa valenza sia se avvenga prima dell'apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato.

Dunque, per la Suprema Corte, «la modifica normativa introdotta dall'art. 11 del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 ha attribuito all'integrale pagamento dei debiti tributari, nel caso dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, efficacia estintiva, e non più soltanto attenuante. Pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, si rileva che la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuite alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale. Ciò in quanto la diversa natura assegnata al pagamento del debito tributario, quale “fatto” che non riguarda più soltanto il quantum della punibilità, ma l'an della punibilità, comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di rilevanza previsto dalla norma, l'imputato debba essere considerato nelle medesime condizioni fondanti l'efficacia della causa estintiva; ciò è imposto dal principio di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, dovendosi ritenere che il pagamento del debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, che avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato».

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