Il termine per il deposito di documenti nel giudizio tributario ha carattere perentorio
21 Aprile 2017
Il termine di cui all'art. 32, comma primo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (richiamato per il giudizio di appello dall'art. 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992), posto per il deposito di documenti (in questo caso, dell'avviso di ricevimento della notifica effettuata tramite servizio postale), ha carattere perentorio non potendo quindi, come tale, essere prorogato nè superato mediante i poteri di acquisizione d'ufficio, nè soggetto ad eccezioni, se non espressamente previste dalla legge (in tal senso, Cass. civ., sent. n. 3661 del 24 febbraio 2015; Id., sent. n. 655 del 15 gennaio 2014; Id., sent. n. 20109 del 16 novembre 2012).
Del resto, una diversa interpretazione, che consentisse la produzione fino all'udienza di discussione di documenti comprovanti il perfezionamento della notifica del ricorso, sembrerebbe in contrasto con il diritto di difesa e di celerità del procedimento. |