Agevolazioni edificatorie: necessario un 'facere' del contribuente
21 Luglio 2016
L'aliquota ridotta di cui all'art. 33 co. 3 L. 388/2000 per il trasferimento di terreni edificabili ha natura non di imposizione ordinaria bensì di vera e propria agevolazione comportante deviazione dal regime che sarebbe altrimenti applicabile. "La natura agevolativa non discende dall'applicazione di una aliquota più mite in rapporto ad una determinata tipologia di atti e di beni, bensì:
I Giudici della Suprema Corte hanno così definito uina controversia sorta tra l'Amministrazione finanziaria e la società contribuente.
Nel dettaglio la ricorrente Agenzia delle Entrate si vedeva dichiarare illegittimo da parte della CTR l'avviso di rettifica e liquidazione notificato al contribuente. La CTR giustificava tale illegittimità per due ordini di motivi:
L'A.F. da parte sua riteneva che non ci fosse nessuna istanza da parte del contribuente con la quale veniva richiesta l'applicazione dell'agevolazione e che in ogni caso fosse ormai avvenuta la decadenza triennale dalla richesta di rimborso della maggior imposta pagata, ex art. 77 d.P.R. n.131/1986.
I Giudici di legittimità, con la sentenza n. 14891/2016, hanno evidenziato che il beneficio non viene automaticamente accordato per il solo fatto del trasferimento di un terreno edificabile (essendo inoltre richiesto che esso venga edificato dall'acquirente entro il quinquennio, ed in attuazione degli strumenti urbanistici pertinenti); il presupposto fondante del beneficio viene dunque meno nel momento in cui il requisito insito in tale edificazione non venga soddisfatto. In questa ipotesi viene in essere il trattamento fiscale 'ordinario'.
Alla luce di quanto espresso dalla Corte si sostiene la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui i presupposti dell'agevolazione devono essere univocamente indicati nell'atto di trasferimento, in quanto si tratta di un beneficio accordato in dipendenza dell'adozione di un facere del contribuente. Si tratta dunque di una finalità sostanziale e non di un requisito formalistico della fattispecie agevolativa, l'Amministrazione dev'essere messa nelle condizioni di verificare l'effettivo ricorso dei requisiti della minor imposizione.
Nel caso oggeto di disamina della Corte, i giudici valutano che pur risultando dall'atto di compravendita la natura edificatoria del terreno in quanto inserito nel piano particolareggiato con convenzione comunale, non era stata fatta nell'atto medesimo, menzione dell'intendimento edificatorio nel quinquennio da parte dell'acquirente. A nulla serve poi esplicitare, per la prima volta, tale volontà nel ricorso oppositivo dell'avviso di rettifica e liquidazione. Tutto quanto ciò premesso la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia e cassa la sentenza impugnata.
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