Agevolazioni edificatorie: necessario un 'facere' del contribuente

La Redazione
21 Luglio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14891/2016, ha statuito che in merito all'aliquota ridotta disposta dall'art. 33, L. 388/2000 il contribuente deve richiedere il beneficio con apposita istanza indicando i presupposti nell'atto di trasferimento del terreno edificabile.

L'aliquota ridotta di cui all'art. 33 co. 3 L. 388/2000 per il trasferimento di terreni edificabili ha natura non di imposizione ordinaria bensì di vera e propria agevolazione comportante deviazione dal regime che sarebbe altrimenti applicabile. "La natura agevolativa non discende dall'applicazione di una aliquota più mite in rapporto ad una determinata tipologia di atti e di beni, bensì:

  • dalla 'ratio' di favore con il quale il legislatore tributario ha inteso incentivare l'attività edificatoria nell'ambito di uno sviluppo pianificato del territorio;
  • dalla necessità di assolvimento, da parte del contribuente, di un 'facere' in assenza del quale lo scopo di favore non sussiste".

I Giudici della Suprema Corte hanno così definito uina controversia sorta tra l'Amministrazione finanziaria e la società contribuente.

Nel dettaglio la ricorrente Agenzia delle Entrate si vedeva dichiarare illegittimo da parte della CTR l'avviso di rettifica e liquidazione notificato al contribuente. La CTR giustificava tale illegittimità per due ordini di motivi:

  1. mancato riconoscimento dell'aliquota ridotta di cui all'art. 33 L. 388/2000 per il trasferimento di terreni edificabili;
  2. incongruità del maggior valore comparativamente accertato rispetto al dichiarato.

L'A.F. da parte sua riteneva che non ci fosse nessuna istanza da parte del contribuente con la quale veniva richiesta l'applicazione dell'agevolazione e che in ogni caso fosse ormai avvenuta la decadenza triennale dalla richesta di rimborso della maggior imposta pagata, ex art. 77 d.P.R. n.131/1986.

I Giudici di legittimità, con la sentenza n. 14891/2016, hanno evidenziato che il beneficio non viene automaticamente accordato per il solo fatto del trasferimento di un terreno edificabile (essendo inoltre richiesto che esso venga edificato dall'acquirente entro il quinquennio, ed in attuazione degli strumenti urbanistici pertinenti); il presupposto fondante del beneficio viene dunque meno nel momento in cui il requisito insito in tale edificazione non venga soddisfatto. In questa ipotesi viene in essere il trattamento fiscale 'ordinario'.

Alla luce di quanto espresso dalla Corte si sostiene la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui i presupposti dell'agevolazione devono essere univocamente indicati nell'atto di trasferimento, in quanto si tratta di un beneficio accordato in dipendenza dell'adozione di un facere del contribuente. Si tratta dunque di una finalità sostanziale e non di un requisito formalistico della fattispecie agevolativa, l'Amministrazione dev'essere messa nelle condizioni di verificare l'effettivo ricorso dei requisiti della minor imposizione.

Nel caso oggeto di disamina della Corte, i giudici valutano che pur risultando dall'atto di compravendita la natura edificatoria del terreno in quanto inserito nel piano particolareggiato con convenzione comunale, non era stata fatta nell'atto medesimo, menzione dell'intendimento edificatorio nel quinquennio da parte dell'acquirente. A nulla serve poi esplicitare, per la prima volta, tale volontà nel ricorso oppositivo dell'avviso di rettifica e liquidazione.

Tutto quanto ciò premesso la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia e cassa la sentenza impugnata.

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