L'AIDC fornisce indicazioni sulla dichiarazione integrativa a favore
21 Luglio 2016
L'Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti, con la Norma di comportamento n. 196, riprendendo i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E/2013, ne ha esteso le indicazioni a tutti i contribuenti in tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente per la correzione di errori commessi a proprio danno.
Evidenzia l'Associazione che, in base al principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione, qualsiasi contribuente ha sempre la possibilità di integrare a suo favore l'ultima dichiarazione emendabile, con la finalità di rideterminare (e recuperare se già versate) le imposte in precedenza dichiarate in eccesso, ovvero di far valere un maggior credito d'imposta o una maggiore perdita fiscale.
Come si evince dal dettato costituzionale, infatti, le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.
Tale rimedio, chiarisce l'AIDC, spetta alla generalità dei contribuenti e per tutte le categorie di redditi, utilizzando la procedura della “dichiarazione integrativa”, nei termini previsti dall'art. 2, co. 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e con le modalità operative indicate dalla già citata Circolare n. 31/E/2013 per l'eventuale evidenziazione di tutti gli effetti correttivi di errori anche di dichiarazioni di annualità pregresse ancora autonomamente accertabili in base all'art. 43, d.P.R. n. 600/1973. Il credito (o maggior credito) così scaturente dalla “dichiarazione integrativa” può essere utilizzato da qualsiasi contribuente in compensazione in base al generale principio di compensabilità del debito tributario.
Per parte sua l'Amministrazione finanziaria, conclude l'Associazione, esercita i propri poteri di controllo entro i più ampi termini previsti in tema di ravvedimento operoso. |