Socio responsabile per le obbligazioni fino al recesso
21 Luglio 2017
«Il socio di una società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, è responsabile per tutte le obbligazioni sociali, e perciò anche tributarie, esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria». Così i giudici della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'11 luglio 2017 n. 17154, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTR favorevole ad un socio di una società in nome collettivo.
I Giudici territoriali avevano accolto la tesi del contribuente in virtù del recesso comunicato ai soci il 26 maggio 2004 e conoscibile dall'Ufficio per la registrazione dell'atto avvenuta in data 13 settembre 2007.
Eppure, secondo la Cassazione, il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell'art. 2290 c.c. comma 2, non è opponibile a terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario. Tale regime, «in virtù del quale il socio di una società in nome collettivo che cede la propria quota risponde, nei confronti di terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale, con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge». |