Per i reati tributari la confisca è sempre obbligatoria

La Redazione
21 Luglio 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35781/2017, ha statuito l'obbligatorietà della confisca (ex art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 158/2015) per i reati tributari.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35781/2017, ha statuito l'obbligatorietà della confisca (ex art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 158/2015) per i reati tributari.

La questione posta dal ricorrente è se l'impegno assunto dal contribuente a versare le somme dovute all'erario inibisca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni corrispondenti, per valore, all'importo evaso o comunque comporti la modifica dei presupposti del sequestro stesso.

Si specifica che l'accusa verso il ricorrente è per il reato di omesse ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000.

La soluzione a cui è giunta la Suprema Corte è negativa.

In termini generali, il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca di cui all'art. 321, comma 2 c.p.p., non necessita, ai fini della sua adozione, che sussista il pericolo della dispersione del bene, nemmeno in caso di confisca facoltativa. La Corte ha dunque più volte ribadito il concetto secondo cui il sequestro costituisca una figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p.

Nel caso specifico il giudice di merito aveva ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni nella disponibilità dell'indagato fino alla concorrenza della cifra oggetto di controversia.

Il Tribunale del riesame aveva, poi, ridotto tale somma nei limiti dell'imposta evasa (al netto, cioè, di sanzioni e interessi). Il contribuente aveva provveduto a concordare con l'Amministrazione un pagamento dilazionato, e parte di queste rate erano state saldate prima che fosse predisposto il sequestro.

I Giudici sottolineano che il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca non necessita, ai fini della sua adozione, il pericolo della dispersione del bene, nemmeno in caso di confisca facoltativa.

Viene, inoltre, ricordato che la confisca prevista in ambito penale-tributario ha natura obbligatoria, alla luce della disposizione del citato art. 12-bis che precisa che “è sempre ordinata la confisca”.

Il D.Lgs. n. 158/2015, come noto, ha introdotto nuove cause di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute e di IVA e per l'indebita compensazione. Per la Cassazione – la natura del sequestro o della successiva confisca non muta.

La tesi difensiva del ricorrente esplicita che il pagamento rateale del debito tributario osta al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, comportando, di fatto, la mutazione genetica della confisca stessa che diverrebbe non più obbligatoria, ma facoltativa.

La persistente natura obbligatoria della confisca per equivalente comporta che, ai fini della adozione del sequestro preventivo, il giudice è tenuto ad accertare l'astratta confiscabilità del bene, esulando dal suo orizzonte decisorio la volontà del contribuente di estinguere il debito.

I Supremi Giudici, ricordano comunque che in caso di pagamento frazionato l'importo sequestrato andrebbe ridotto corrispondentemente all'importo dei ratei versati, lasciando così la misura cautelare per la sola parte restante non ancora versata.

La sentenza in commento precisa, però, che riduzione di cui sopra dev'essere richiesta esplicitamente dall'interessato al pubblico ministero, previa dimostrazione della somma corrisposta per i ratei di imposta al netto di interessi e sanzioni.

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