Modifiche agli accertamenti finanziari con valenza retroattiva

La Redazione
21 Agosto 2017

L'art. 32, comma primo, numero 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, novellato dall'art. 7-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, è norma che ha valore procedimentale...

L'art. 32, comma primo, numero 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, novellato dall'art. 7-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, è norma che ha valore procedimentale (perché incide sul controllo della dichiarazione e, più specificamente, sull'acquisizione delle prove), pur in carenza di una espressa previsione, sicchè può spiegare gli effetti anche in relazione a rapporti pregressi e non ancora conclusi.

Ne deriva, quindi, che alla luce del novellato art. 32, comma primo, numero 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600/1973, non possono considerarsi operazioni imponibili, per quanto riguarda gli imprenditori, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000,00 giornalieri e ad Euro 5.000 mensili.

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