Falso in bilancio, l’analisi della Cassazione
21 Settembre 2015
È una sentenza che sottolinea il rapporto di continuità normativa quella che i Giudici della Cassazione hanno emanato, in tema di falso in bilancio con danno in una società non quotata, ribadendo la rilevanza penale dell'illecito. La sentenza del 16 settembre 2015, n. 37570 si pone dunque come un dettagliato “promemoria” circa le nuove fattispecie, in quanto, con la Legge n. 69/2015 sono stati revisionati i reati di false comunicazioni sociali, definendoli in due categorie: quelli in società quotate e quelli in società non quotate. Entrambi i casi sono sanzionati dalla nuova norma, anche se per le non quotate sono previste particolari riduzioni di pena se l'illecito contestato è di lieve entità; inoltre, per specifiche situazioni di tenuità, si contempla la non punibilità. Il campo d'azione dei Giudici riguardava la mancata esposizione in bilancio di poste attive presenti nel patrimonio societario: per i Giudici, tale reato viene ricompreso nelle nuove previsioni: “Deve allora osservarsi come le modifiche apportate dalla Legge n. 68/2015 abbiano innanzi tutto ampliato l'ambito di operatività dell'incriminazione delle false comunicazioni sociali, avendo comportato, come evidenziato, l'eliminazione dell'evento e delle soglie previste dal precedente testo dell'art. 2622 c.c., mantenendo invece nella sostanza identico il profilo della condotta tipica”. A questo punto, i Giudici sottolineano il problema della sostituzione del termine “informazioni” con quello di “fatti materiali”, che per dare origine alla risposta penale devono essere omessi. “Scelte – continuano i Giudici nella loro osservazione – che se dovessero essere interpretate nel senso di escludere la rilevanza del falso cosiddetto “qualitativo”, indubbiamente determinerebbero, al contrario, un ridimensionamento dell'elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali”. Ulteriore elemento di criticità, il nuovo art. 2621 c.c., che sanziona il falso in bilancio commesso in una società non quotata, che deve avere ad oggetto fatti materiali rilevanti. I Giudici hanno sottolineato come tale definizione restringa l'area di tipicità, “escludendo dal fuoco dell'incriminazione alcune condotte a seguito di una valutazione sulla rilevanza dell'oggetto del falso”. |